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GAZZETTA UFFICIALE 6 NOVEMBRE 2017: CAM Edifici Pubblici Con COGENERAZIONE

GAZZETTA UFFICIALE 6 NOVEMBRE 2017: CAM Edifici Pubblici con COGENERAZIONE

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Con la Gazzetta Ufficiale del 6 Novembre 2017 vengono introdotte novità importanti per ciò che riguarda la normativa sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) negli edifici pubblici.

Gli Estratti Salienti sono i seguenti:
2.2.5 Approvvigionamento Energetico
Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione energetica di edifici esistenti, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) deve prevedere un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico e termico) in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno, attraverso almeno uno dei seguenti interventi:

  • la realizzazione di centrali di cogenerazione o trigenerazione;
  • l’installazione di parchi fotovoltaici o eolici;
  • l’istallazione di collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria;
  • l’installazione di impianti geotermici a bassa entalpia;
  • l’installazione di sistemi a pompa di calore;
  • l’installazione di impianti a biomassa.

La quota di copertura attraverso fonti rinnovabili o ad alta efficienza (Cogenerazione e Trigenerazione) del fabbisogno energetico del complesso dei fabbricati non può essere inferiore alla somma delle quote specifiche dei singoli edifici, così  come incrementate in conformità a quanto previsto dal successivo criterio 2.3.3. (es. nel caso di un complesso formato da due edifici A e B con destinazioni  d’uso  diverse  e  richieste  di  copertura  da   fonti rinnovabili diverse per ciascuno dei due  edifici  si  incrementa  la copertura, attraverso fonti rinnovabili,  del  fabbisogno  energetico complessivo di una quota pari almeno al 10%).

    Verifica: per dimostrare la conformità al presente criterio,  il progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell’edificio secondo uno dei protocolli  di  sostenibilità  energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata  se  nella certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.

In tali casi  il  progettista  è  esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.3 Approvvigionamento energetico

I progetti degli interventi di nuova  costruzione  (15)  e  degli interventi di ristrutturazione rilevante (16) ,inclusi gli interventi di  demolizione  e  ricostruzione,  ferme  restando  le  norme  e   i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici  e  edilizi comunali,  etc.),  devono  garantire  che  il  fabbisogno  energetico complessivo  dell’edificio  sia  soddisfatto  da  impianti  a   fonti rinnovabili  o   con   sistemi   alternativi   ad   alta   efficienza (cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento, pompe  di  calore centralizzate etc.) che producono energia all’interno del sito stesso dell’edificio per un valore pari ad  un  ulteriore  10%  rispetto  ai valori indicati dal decreto legislativo 28/2011, allegato 3,  secondo le scadenze temporali ivi previste.

Verifica: per dimostrare la conformità al presente criterio,  il progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica  contenente  la relazione sul fabbisogno energetico e  il  progetto  dell’impianto  a fonti rinnovabili da installarsi con il calcolo della percentuale  di fabbisogno coperta, con allegati degli elaborati grafici,  nei  quali siano evidenziati lo stato ante operam, gli  interventi  previsti,  i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.

Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems) di livello nazionale o internazionale,  la  conformità  al  presente criterio può essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia sostenibile perseguita.

Quindi il riferimento normativo suddetto permette di proporre e progettare con le ns soluzioni co/trigenerative al posto di prevedere fonti rinnovabili in ambito edifici pubblici.

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